piano casa regione Marche:

il piano casa della regione Marche si basa su due linee di intervento principali:ampliamento, demolizione e costruzioni.

a) interventi di ampliamento:

sono consentiti con incremento di volumetria di edifici residenziali nella misura massima del 20% della volumetria esistente , per un incremento complessivo massimo non superiore a 200metri cubi. la proposta di legge delle Marche estende tali interventi di ampliamento anche agli edifici non residenziali , per offrire uno stimolo alle ristrutturazioni delle attività economiche.

b)interventi di demolizioni e costruzione:

sono previsti con incremento di volumetria fino a 35%. Tali interventi debbono migliorare la sicurezza antisismica e la sostenibilità energetico -ambientale degli edifici stessi, nonchè prevedere l’utilizzo di fonti rinnovabili. Tale legame premia con maggiori incrementi volumetrici i soggetti  che riescono a realizzare superiori  prestazioni energitiche e antisismiche, misurati secondo parametri prestabiliti . Ache tali interventi sono estesi all’edilizia non residenziali , per incentivare le ristrutturazioni e lo sviluppo delle attività produttive.

cambiamento di destinazione d’uso

Sono concessi negli interventi di demolizioni e riscostruzioni, si possono applicare anche per gli edifici dim edilizia residenziale pubblica , nonchè per il patrimonio immobiliare della Regione e degli Enti Locali.

Gli interventi debbono rispettare a normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro .

gli interventi che della presente legge non si possono effettuare :

.nelle zone A (centri storici) di cui al d.m. 1444/1968

.nelle aree di tutela integrale dei piani regolatori comunali adeguati al Piano paesistico mbientale regionale (PPAR)

. per gli immobili ricadenti nelle zone di cui alla lettera a)b)c) del comma 2 dellì’articolo 12 della legge 6  dicembre 19914, n#394dei parchi e riserve naturali.

. per le aree dichiarate inedificabili per legge , per sentenza o provvedimento amministrativo .

. per gli edifici privati che sorgono su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico e per gliedifici anche parzialmente abusivi  per i quali non sia intervenuto il condono.

.per gli edifici censiti ai sensi degli articoli 15 comma 3 e 40 delle NTA del PPAR nonche dell’articolo 15, comma2 , della I.r. 8 marzo 1990n.13 sottoposti a restauro e a risanamento conservativo

i progetti vanno presentati ai comuni , con una relazione (DIA) del tecnico abilitato che accerti il miglioramento delle prestazionme degli edifici.

NEI PROSSIMI GIORNI PUBBLICHEREMO ALTRE REGIONI ITALIANE.